La legge n. 170/’16 conferisce al Governo la delega per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Ue (c.d. legge di delegazione europea 2015).
Tra le principali novità introdotte dalla legge si segnala, in particolare, l’articolo 15 recante i principii e i criteri da adottare per l’implementazione della nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva 849/2015 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) e del regolamento 847/2015, relativo ai dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi.
La normativa italiana di adeguamento tenderà a graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del reale rischio concreto, nel rispetto dei principii e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
Tra i destinatari delle nuove misure sono presenti anche i trust. Con riferimento a questi ultimi, infatti, la nuova legge prevede la costituzione di un registro centrale dei titolari effettivi per trust, società, gruppi societari ed enti. Le informazioni sui titolari effettivi dovranno essere registrate, a cura del legale rappresentante, in una apposita sezione ad accesso riservato del Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, in modo tale da renderle tempestivamente disponibili alle autorità competenti oltre che ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
I prestatori di servizi relativi a società o trust ed i titolari effettivi dovranno, poi, essere provvisti di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.
I trustee avranno l’obbligo sia di dichiarare di agire in tale veste nel caso in cui instaurino rapporti, anche occasionali, con soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia di fornire le informazioni circa la titolarità effettiva del trust alle autorità competenti.
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio saranno anche tenuti a conservare i dati previsti, garantendo la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti attraverso l’integrazione di banche dati pubbliche.
La nuova normativa prevede altresì la possibilità per l’Unità di informazione finanziaria (Uif) di accedere a tutte le informazioni finanziarie ed amministrative, nonché alle informazioni giudiziarie ed investigative (queste ultime previa autorizzazione del Giudice). A livello comunitario è inoltre previsto uno scambio di informazioni tra le Unità di informazioni finanziarie degli Stati membri.
Quanto alle sanzioni previste per eventuali violazioni, il testo approvato dal Senato dispone che queste debbano garantire il rispetto dei principii del ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Non può che osservarsi, con estremo favore, come le disposizioni realizzino a pieno il giusto equilibrio tra le esigenze di chiarezza e trasparenza richieste dall’ordinamento e quelle di efficienza che sono proprie dei trust.