Gennaio 2023
Dopo aver illustrato, nello scorso numero, i profili innovativi dettati dalla Circolare 34/E in materia di imposizione indiretta, analizzeremo ora le posizioni dell’Autorità fiscale in tema di imposizione diretta dei trust.
Sono due i principali aspetti messi in evidenza nel documento di prassi:
1- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
2- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Tutto ciò comporterà quindi una netta distinzione tra “patrimonio del trust” costituito dalla dotazione iniziale dello stesso e dagli eventuali trasferimenti in data successiva effettuati dal disponente o terzi a favore del fondo in trust e “reddito di trust” consistente nei proventi conseguiti dal patrimonio in trust, comprensivi di eventuali redditi reinvestiti o capitalizzati.
La determinazione del reddito dovrà avvenire con i criteri adottati dalla normativa fiscale italiana. Tali somme costituiranno quindi reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia, sempre a condizione di riuscire ad operare la distinzione di cui sopra. Risulta quindi, oggi più che mai, importante una puntuale e precisa tenuta della documentazione contabile da parte del Trustee.