È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.6.’16, la l. 22.6. ’16, n. 112, nota come “Dopo di noi” (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”).
Il provvedimento, composto da 10 articoli, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto entrambi i genitori sono venuti a mancare ovvero qualora gli stessi non siano in grado di fornire un adeguato supporto. Il testo modificato dal Senato estende, infatti, le tutele anche alle persone con disabilità che, pur avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare della loro assistenza. È quindi prevista la progressiva presa in carico della persona interessata già in presenza dei genitori.
Assotrusts, in persona del presidente avv. Andrea Moja, nel corso dell’audizione svoltasi lo scorso aprile presso la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, aveva espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge. Con particolare riferimento al regime fiscale, l’avv. Moja aveva sottolineato come le agevolazioni previste per la costituzione di trust a favore di beneficiari disabili avrebbero costituito un importante incentivo all’uso di questo strumento giuridico.
Già il disegno di legge prevedeva infatti, all’art. 6, che i vincoli di destinazione ed i trust istituiti mediante atto pubblico che perseguono come finalità esclusiva “l’inclusione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità grave” potessero godere dell’esenzione dalle imposte di successioni e donazioni, nonché dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per il caso di trasferimento di beni.
Quanto al termine finale di durata del trust, il presidente Moja aveva evidenziato l’opportunità di inserire una disposizione che, in caso di morte del beneficiario, permettesse il ritorno del fondo in trust al disponente scontando un regime fiscale agevolato. La proposta ha trovato concretizzazione nell’inserimento all’art. 6 del comma 4, che oggi estende all’ipotesi suddetta l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, e la sola applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
La legge “Dopo di noi” dà piena attuazione al diritto alla vita indipendente, sancito dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità, promuovendone la libertà di scelta di dove e con chi vivere e favorendone la concreta opportunità di affermare ed esercitare la propria autodeterminazione.