IL TRUST NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE ITALIANO
di Alberto Malatesta[1]
A
ormai dodici anni dall'entrata in vigore della convenzione dell’Aia del 1985
sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, si sono
sviluppati anche in Italia un approfondimento dottrinale, di carattere
civilistico e internazionalprivatistico, nonché una ricca prassi
giurisprudenziale di merito, che consentono di tracciare un quadro
dell’utilizzo del trust nel nostro ordinamento e delle maggiori problematiche
che esso solleva.
1.
Il trust prima della convenzione dell’Aia
Cominciando
dalle origini, prima della convenzione dell’Aia, il trust era una
classica c.d. istituzione sconosciuta. L' inesistenza del trust nel
diritto materiale aveva naturalmente dei riflessi anche in diritto
internazionale privato, per cui non esisteva una norma di conflitto che
contemplasse il trust quale categoria autonoma ed era dunque difficile
se non impossibile procedere alla qualificazione del fenomeno e riconoscerlo
nella sua pienezza.
In
via preliminare, è noto che un trust può essere costituito in vari modi
e cioè: mediante l’assunzione di obblighi contrattuali da parte del trustee,
che probabilmente è il caso più frequente; mediante la costituzione di una
società o di un ente privo di natura associativa; con un' attribuzione
patrimoniale mortis causa; con una donazione e via dicendo. Tutti questi
negozi, preliminari rispetto al trust in quanto tale, sono sottoposti a
una loro legge regolatrice, rispettivamente indicata oggi negli artt. 57,25,46
e 56 della legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema di diritto
internazionale privato. Su di essi la convenzione dell’Aia non incide in alcun
modo, come afferma chiaramente l’art. 4 della stessa.
Tuttavia,
accanto a questo negozio ne è, quanto meno logicamente, distinguibile un altro,
il negozio di trasferimento dei beni al trust, poiché con l'atto di
costituzione il disponente imprime un vincolo fiduciario ai beni oggetto del trust,
e opera pertanto una sorta di trasferimento degli stessi. Tale negozio tuttavia
non si esaurisce in questi aspetti reali - che tipo di diritti ha il trustee
o il beneficiario su quei beni, ovvero qual è il contenuto del diritto dello
stesso -, ma presenta anche aspetti personali – quali sono gli obblighi del trustee,
come deve gestire i beni, la sua responsabilità etc.-.
Nel
vigore delle abrogate preleggi al codice civile, per la dottrina e
giurisprudenza prevalenti, in questa commistione di profili, prevaleva comunque
la disciplina di conflitto relativa al diritto assoluto, per cui il trust
finiva per essere regolato dalla legge regolatrice dei diritti reali - individuata in base all’art. 22 disp. prel.
cod. civ., e ora dall’art. 51 della legge 218/1995, i quali come noto prevedono
l'applicabilità della legge del luogo ove i beni mobili o immobili, materiali o
immateriali, sono situati.
Questo
primato della lex rei sitae
comportava due conseguenze: qualora i beni fossero situati in Italia,
gli effetti tipici del trust non
potevano essere riconosciuti come tali perché l'ordinamento italiano non
conosceva quest'istituto e, per effetto di ciò, il trust in pratica si
snaturava perché il rapporto era "adattato", scomposto e inquadrato
nelle categorie di diritto italiano: in
altre parole, in pratica si consideravano separatamente le vicende e le
posizioni delle singole persone, trustee e beneficiario in particolare,
in relazione alle quali ci si domandava se fossero proprietari effettivi,
piuttosto che esecutori testamentari, mandatari etc., a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto.
2. L’introduzione del trust nell’ordinamento italiano da parte delle convenzioni internazionali: a) il regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e la competenza giurisdizionale in materia di trust
Il
quadro sopra descrito è cominciato a mutare in virtù dell’entrata in vigore
di alcune convenzioni internazionali che hanno introdotto nel nostro ordinamento
questa nozione. Prima ancora
della notissima convenzione dell’Aia del 1985, occorre ricordare la convenzione
di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’efficacia delle
sentenze in materia civile e commerciale (come noto recentemente trasformata
nel regolamento CE n. 44/2001, a cui d’ora in poi per comodità si farà riferimento),
e, seppur solo in “negativo”, per escludere la fattispecie dal proprio ambito
di applicazione, la convenzione di Roma del 1980 sulla legge regolatrice delle
obbligazioni contrattuali.
A
prescindere dagli effetti, queste convenzioni risolvono alla radice il problema
di qualificazione sopra visto: grazie ad esse, non si può più dire che il trust
sia un’ istituzione sconosciuta e che non possa essere riconosciuto nella sua
piena essenza. Esse però aprono tutta un'altra serie di altri problemi di non
facile soluzione.
In
primo luogo, non è sempre agevole individuare il giudice competente nelle varie
relazioni facenti capo a un trust. Il regolamento CE 44/2001, come noto,
dedica alcune disposizioni a questo problema. Ai sensi dell’art. 5 n. 6, una
persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, nella sua qualità
di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in
applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per
iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro in cui il trust ha
domicilio. Vale la pena di ricordare che in virtù del rinvio dell’art. 3, comma
2 della legge 218/1995, l’art. 5 n. 6 si applica, a titolo di norma interna,
anche qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato non membro della
Comunità europea, e quindi anche in alcuni importanti trust-States.
Va
osservato preliminarmente che, dal punto di vista della qualificazione, la
norma considera il trust alla stregua di un autonomo centro di
interesse, a prescindere dal tipo di azione intentata. Dunque, da questo punto
di vista, l'art. 5 n. 6, e, come si vedrà, l’art. 60.3, operano un richiamo a
un collegamento di tipo societario; l’idea è che esista un centro localizzato,
anche se privo di personalità giuridica, che svolga la funzione che svolge la sede
per le società. L’osservazione non è però decisiva se si tiene conto che l’art.
23.3 del regolamento, praticamente assai rilevante, dà piena rilevanza alla
scelta del giudice competente compiuta nell’atto costitutivo del trust.
Il trust è infatti assimilato in questo caso più a un contratto che a
una società, con l’evidente anomalia, rispetto ai principi cui siamo abituati,
di dare effetto a una scelta di carattere unilaterale, operata dal solo
disponente. La stessa impostazione, più “contrattuale”, è inoltre adottata
dalla convenzione dell’Aia. Dai dati, dunque, sembra potersi ricavare una sola
conclusione, e cioè che l’approccio dei testi internazionali è convenientemente
assai pragmatico.
In
ogni caso, l’art. 5 n. 6 non ha pretese di essere omnicomprensivo. Esso non si
applica innanzitutto a tutti i tipi di trust, ma solo ad alcuni. In
primo luogo, esulano dal campo di applicazione del regolamento in generale, ai
sensi dell’art. 1.2, tutte le controversie relative allo stato e alla capacità
delle persone fisiche, al regime patrimoniale tra coniugi e alla materia
successoria (lett. a) nonché ai fallimenti e alle procedure affini (lett. b),
materie in cui i trust hanno come noto un’importanza talvolta notevole e
per le quali è necessario spesso una delicata opera di coordinamento tra
diverse normative internazionali (si pensi, per fare un esempio al regolamento
CE n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza).
Inoltre,
sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5 n. 6, perché non
soddisfano i requisiti della costituzione per legge o per iscritto, e sono
quindi soggetti solo alla norma del foro generale di cui all’art. 2, i c.d. constructive
trust come pure i c.d. resulting trust.
Infine,
la norma riguarda solo i c.d. internal affairs, le controversie interne
al trust; i rapporti con i terzi, per esempio con una banca che gestisce
i fondi, sono a loro volta disciplinati solo dall’art. 2 o tutt’al più dalle
norme di competenza specifica dipendenti dal rapporto in essere tra il soggetto
del trust (facilmente sopratutto il trustee) e il terzo.
Il
problema di maggior interesse è tuttavia l’individuazione del domicilio del trust.
Il regolamento aiuta, per modo di dire, l’interprete e in altra sede, nell'art.
60.3, prevede che per stabilire se un trust ha domicilio in uno Stato
membro il giudice deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale
privato del foro.
Il
problema nasce dal fatto che una nozione di domicilio di trust non
esiste nemmeno negli ordinamenti ove il trust è nato e conosciuto. La
stessa legge britannica di attuazione della convenzione di Bruxelles ha dovuto
chiarire che cosa si intendesse per domicilio e lo ha fatto nel senso di dire
che un trust ha domicilio in una parte della Gran Bretagna se
l’ordinamento di quella parte di Gran Bretagna è quello con cui il trust
presenta il collegamento più stretto (cfr. sez. 2 e 3 del Civil Jurisdiction
and Judgments Act del 1982). In pratica ciò significa, che, coerentemente
alla tradizione anglosassone, per esempio la giurisdizione inglese sussiste in
materia quando il trust è regolato dalla legge inglese.
Per
quanto riguarda l'ordinamento italiano, è pacifico che non esistono norme di
conflitto che abbiano per oggetto il trust, e dunque questa lacuna deve
essere colmata in via interpretativa.
Al
riguardo, in assenza di ausili giurisprudenziali, in dottrina sono state
proposte varie tesi. Una prima sostiene che, in mancanza di norme interne, si
dovrebbe ricorrere alla convenzione dell'Aia del 1985 e colmare il vuoto
mediante il riferimento alle norme di conflitto di quest'ultima, e in
particolare all'art. 7, che adotta il criterio del collegamento più stretto. Il
domicilio del trust coinciderebbe dunque con il luogo con cui esso
presenta il collegamento più stretto, e pertanto frequentemente con il luogo di
amministrazione del trust e quello di situazione dei beni.
E'
stato peraltro obiettato che un limite di questa posizione sta nel fatto che in
base al sistema dell'Aia, tale luogo non potrebbe essere situato in un paese
che non conosce l'istituto, dal momento che l'art. 5 della convenzione impone
al giudice di non applicare le norme di conflitto da essa stessa previste
qualora esse conducano all'applicazione di una legge che non conosce il trust.
Dunque in questa logica non sarebbe mai possibile in base all’art. 5 n. 6
radicare una causa, per esempio, in Italia perché qui il trust non è
disciplinato. Va peraltro ricordato che tale conseguenza non è giudicata da
tutti negativamente; al contrario, secondo alcuni, poiché lo scopo dell’art. 5
n. 6 – a dire il vero scopo molto celato – sarebbe quello di far coincidere ius
e forum, come nell’esperienza inglese, ne seguirebbe che i giudici di un
Paese, come l’Italia, che non conosce e non regola il trust, non
potrebbero mai dichiararsi competenti a giudicare ex art. 5 n. 6.
In
ogni caso, sul presupposto che il sistema dell'Aia sia inadeguato ai fini
processuali, sono state proposte altre soluzioni. Si è così affermato che il
domicilio del trust debba essere ricavato dalla legge applicabile allo stesso.
La convenzione dell’Aia assume in questo caso un rilievo solo indiretto, perché
serve solo ad indicare la legge applicabile, al cui interno si cerca la nozione
di domicilio. La tesi, come è stato rilevato, stride tuttavia con l’art. 60.3
del regolamento 44/2001, il quale sembra imporre il ricorso alle norme di
conflitto del foro nella loro dimensione puramente conflittuale e non tanto con
riferimento al contenuto della legge materiale richiamata.
Altri,
infine, sostengono l’utilizzo ai nostri fini dell’art. 25 della legge 218/1995,
relativo alla legge applicabile alle società. Ciò consentirebbe di affermare
che un trust ha domicilio in Italia se qui è situata la sede
dell’amministrazione dei beni, e quindi di norma la sede o il domicilio del trustee.
A convincere poco in questo caso è tuttavia la qualificazione in termini
nettamente societari, o comunque di ente,
del trust.
A
me sembra che, nel complesso, il sistema dell'Aia non sia così inadeguato.
Sembra infatti eccessivo richiedere che l'art. 5 n. 6 operi solo alle
condizioni previste dalla convenzione dell’Aia per la propria applicabilità. I
procedimenti di individuazione del foro e della legge applicabili sono in
realtà logicamente distinti e dunque non mi sembra inammissibile utilizzare certe
norme dell'Aia, in particolare l’art. 7, fuori dal quadro complessivo a cui
appartengono, entro cui svolgono una certa funzione, e farle operare in un
diverso contesto quello della competenza. Un sicuro vantaggio di questa
soluzione è di utilizzare criteri propri dei trust, pensati in funzione
delle loro specificità, e quindi di pervenire a soluzioni più consone.
3.
La legge applicabile ai trust in base alla convenzione dell’Aia del 1985
Per
quanto riguarda la legge applicabile, viene in rilievo la menzionata
convenzione dell’Aia del 1985 la quale unifica le norme di conflitto dei Paesi
parte e di fatto ne introduce di nuove in quelli di civil law che non ne
erano provvisti. Si tratta dunque di una convenzione di diritto internazionale
privato, che non incide sul diritto sostanziale, e in particolare non introduce
un nuovo tipo di proprietà. Essa presenta notevoli difficoltà interpretative,
frutto anche di compromessi all’epoca della redazione, nonché, in certi casi,
alcune peculiarità rispetto alla usuale tecnica delle convenzioni di questo
tipo, peculiarità dovute ai caratteri della materia oggetto di disciplina.
Cominciando
dall’ambito di applicazione, l’art. 2 della convenzione opera una
qualificazione convenzionale del trust – normalmente affidata all’interprete
– prevedendo che il trust debba presentare i seguenti caratteri
distintivi: - che i beni costituiscano una massa distinta rispetto al
patrimonio del trustee; - la sussistenza della titolarità dei beni in
capo allo stesso trustee o a un’altra persona per suo conto; - che il trustee
abbia il potere e l’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, di gestire e di disporre dei beni del trust
secondo i termini del trust stesso e le disposizioni di legge.
Come
è noto agli specialisti di trust, questa definizione, e soprattutto
l’assenza nella stessa di un riferimento alla tutela di carattere reale del
beneficiario, ha indotto alcuni interpreti a ritenere che la convenzione voglia
applicarsi non solo al modello anglosassone originario di trust, ma
anche ad istituti propri dei diritti continentali diversi dal trust
propriamente detto, ma analoghi ad esso per struttura e funzione (i c.d. trust
amorfi, secondo una nota terminologia proposta in dottrina).
A
prescindere dall’esattezza di questa considerazione, intorno alla quale
scorrono fiumi di inchiostro e sono nate anche divertenti polemiche tra autori,
a cui pertanto rimando, è certo che, come si è accennato, la convenzione non ha
inteso creare una figura autonoma di trust, e quindi non introduce nei
vari ordinamenti istituti nuovi, non noti.
Ciò
premesso, in concreto la legge applicabile al trust è indicata negli
artt. da 6 a 10. Secondo una tendenza ormai diffusa nelle convenzioni di
diritto internazionale privato, si tratta di norme cd. erga omnes, che
si applicano anche se la legge designata appartiene a uno Stato non parte
(argomentato a contrario dalla riserva di cui all’art. 21).
Ai
sensi dell’art. 6, il trust è innanzitutto retto dalla legge scelta dal
costituente. Questo criterio in pratica sostituisce nell’ordinamento italiano
il criterio del luogo di situazione delle cose e coincide, come è noto, con il
principale criterio utilizzato in materia contrattuale.
La
libertà di scelta è assai ampia. In primo luogo, la scelta di legge deve essere
espressa o risultare dall’atto costitutivo del trust o da quello che ne
fornisce la prova, interpretato se del caso alla luce delle circostanze. E'
quindi ammessa una scelta implicita di legge, ricavabile anche da termini o
disposizioni normative di un dato ordinamento, al pari di quanto previsto in
materia contrattuale dall’art. 3 della convenzione di Roma del 1980. In secondo
luogo, l’art. 6 non richiede alcun elemento di internazionalità della
fattispecie o un collegamento sostanziale con la legge designata, simile a
quello invece richiesto dall’art. 3.3 della convenzione di Roma, circostanza
questa valorizzata, a mio avviso oltremodo, dai sostenitori della legittimità
dei c.d. trust interni.
Se
le parti non operano nessuna scelta, ai sensi dell’art. 7, si applica la legge
che presenta il legame più stretto con il trust. Anche in questo caso il
criterio di collegamento è quello proprio dei contratti (cfr. art. 4.1
convenzione di Roma), anche se per determinare tale legge l’art. 7, a
differenza della convenzione sui contratti, indica alcuni elementi in via
esemplificativa di cui tenere conto e cioè: il luogo di amministrazione del trust
indicato dal settlor; il luogo di situazione dei beni; il luogo di
residenza o di stabilimento del trustee; quello degli obiettivi del trust
e di dove essi devono essere realizzati; tutti elementi che a mio avviso non
sono ordinabili secondo una precisa gerarchia, ma che devono essere
considerati nell'ambito di un
procedimento che valuta nell'insieme la prevalente localizzazione del trust.
La
legge così individuata disciplina la validità del trust, la sua
interpretazione, i suoi effetti e la sua amministrazione. L’art. 8 indica, in
via esemplificativa, tutta una serie di profili che rientrano nell’ambito di
applicazione della lex causae. Mi limito a ricordare la capacità di
esercitare la funzione di trustee (art. 8, lett. a), intesa dunque dalla
convenzione dell’Aia alla stregua di una c.d. capacità speciale.
Giova
ricordare, in tema di ambito di applicazione della legge applicabile al trust,
che i rapporti con i terzi non rientrano in tale ambito, e che pertanto aspetti
importanti come per esempio la rilevanza della buona fede del terzo acquirente
dei beni del trust sarà sottoposta alla lex rei sitae e non alla lex
causae (cfr. anche art. 11.3 lett. d) .
La
convenzione dell’Aia non si limita a parlare di legge applicabile ma una sua
parte, il capitolo 3, è dedicata anche al riconoscimento degli effetti del trust.
Essa stabilisce una sorta di contenuti minimi inderogabili da riconoscere a
qualunque trust. A ben vedere, non si tratta di nulla di straordinario,
ma solo di quelle peculiarità a cui si accennava: se normalmente questa
distinzione tra legge applicabile e riconoscimento di effetti è inutile in
diritto internazionale privato, perché è ovvio che l’applicazione di una legge
regolatrice comporta il riconoscimento degli effetti di un istituto creato in
base ad essa, nel caso del trust, proprio perché “sconosciuto” a molti
ordinamenti, si è preferito ribadire, per maggior chiarezza, gli effetti tipici
dello stesso.
E
tali effetti sono appunto indicati negli articoli 11 e 12. Così, per esempio,
l’art. 11.2 ribadisce che il riconoscimento del trust debba per lo meno
comportare la separazione dei beni del trust dal patrimonio del trustee
(aspetto peraltro già contenuto nella definizione dell’art. 2), e che il trustee
possa agire in giudizio e comparire davanti alle autorità pubbliche in tale
qualità. Inoltre, l’art. 11.3 indica un’altra serie di effetti, rilevanti
tuttavia solo nella misura in cui siamo previsti dalla legge applicabile. Infine,
l’art. 12, unica vera e propria norma di diritto materiale uniforme, prevede il
diritto del trustee di richiedere l'iscrizione nei registri dei beni
mobili e immobili.
4.
Limiti e cautele alla costituzione di un trust in Italia: in
particolare, il problema dei c.d. trust interni
Con
la ratifica della convenzione dell’Aia, si può affermare che nell’ordinamento
italiano è ora possibile ai sensi di una legge straniera costituire un trust
su beni siti in Italia, retto da una legge straniera, con tutti gli effetti tipici che scendono da tale
legge.
Tuttavia,
questa libertà è circondata da molta cautela dalla stessa convenzione.
Oltre
ai tradizionali strumenti di difesa dei principi fondamentali del foro, e cioè
l’eccezione di ordine pubblico e la rilevanza delle norme di applicazione
necessaria (art. 18 e art. 16), una particolare importanza assumono le
situazioni contemplate dall’art. 15.
Sulla
scia della giurisprudenza francese, questa norma fa salva l’applicazione delle
norme imperative della legge designata dalle norme di conflitto del foro in una
serie di materie con cui il trust può interferire e cioè: la protezione
dei minori e degli incapaci, gli effetti personali e patrimoniali del
matrimonio, i testamenti e le devoluzioni successorie, con particolare
riferimento alla riserva, il trasferimento della proprietà e le garanzie reali,
la protezione dei creditori in caso di insolvenza, la protezione dei terzi in
buona fede. Lo scopo è impedire che il trust spieghi effetti
incompatibili con tali disposizioni, anche se la consapevolezza che ciò può
costituire un grave ostacolo alla diffusione dell’istituto emerge nell’art.
15.2, ove si invita il giudice a sforzarsi comunque di dare effetto agli
obiettivi del trust, seppur con altri mezzi, quando le suddette
disposizioni ostacolano il riconoscimento dello stesso.
Infine,
espressione di una particolare cautela è l’art. 13, secondo il quale
"nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi
significativi, ad eccezione della scelta della legge regolatrice, del luogo di
amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più
strettamente collegati con Stati che non conoscono l'istituto del trust o
la categoria del trust in gioco".
La
questione principale sollevata dalla norma riguarda l’ammissibilità dei c.d. trust
interni, cioè di stabilire se la convenzione ammette la possibilità di creare trust
i cui elementi sono localizzati tutti in un Paese, salvo la scelta operata
dal settlor a favore di una legge straniera che conosce il trust.
Da
un lato vi è l'interesse allo sviluppo del trust come conveniente mezzo
per sistemare alcuni rapporti civili e commerciali, dall'altro il timore di
consentire pratiche elusive alla parti nei confronti di disposizioni imperative
di ordinamenti, come quello italiano, che non conoscono l'istituto e che
prevedono principi ostativi all'effetto di segregazione dei patrimoni delle
persone (v. art. 2740 cod. civ.).
Il
problema non è di facile soluzione: la norma citata solleva numerosissimi
dubbi, ampiamente esaminati da dottrina e giurisprudenza. Quest’ultima è ormai
largamente favorevole all’ammissibilità dei trust interni, ma ciò non
significa che la questione possa essere considerata chiusa. Da un lato,
infatti, non mancano eccezioni di rilievo (cfr. recentemente il molto ben
argomentato decreto del Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002); dall’altro,
le esposizioni dottrinali, per quanto dotte e raffinate, non riescono a
convincere definitivamente in un senso o nell’altro.
La
soluzione preferibile è probabilmente una posizione intermedia. L’art. 13
sembra infatti dire che, in assenza di una specifica previsione legislativa di
attuazione, come è al momento in Italia, il giudice possa valutare se rifiutare
il riconoscimento al trust interno in base ai principi generali
dell'ordinamento. Questi principi precludono l'esercizio della scelta di legge
qualora essa contrasti con il principio di buona fede e con la tutela di
legittimi interessi, sia insomma abusiva nel senso che sia finalizzata ad
occultare a legittimi creditori i beni di un patrimonio. In questo caso, da
verificare volta per volta, un trust interno è certamente
inammissibile.
[1] Professore straordinario di diritto internazionale
nell’Università di Castellanza. Il presente saggio costituisce una
rielaborazione della relazione presentata al convegno “Il trust:
disciplina giuridica e profili applicativi”, tenutosi presso l’Università di
Castellanza il 23 giugno 2003.