Confedilizia notizie                                                                                    marzo 2000            pag.7

 

   Trust immobiliare, tutti i vantaggi

L’istituto giuridico trust nasce sulla scia del concetto di fiducia nel diritto romano e vede la luce in Inghilterra attorno all’anno 1000 con l’avvento delle crociate per consentire ai cavalieri una ordinata successione del loro patrimonio in caso di decesso in terre lontane.

Si ha un trust quando un soggetto (settlor) attribuisce ad un altro soggetto (trustee) la legittimazione (legal title) a compiere determinati atti su beni o diritti (che costituiscono la trust property) nell’interesse di uno o più beneficiari.

Numerose e complesse norme previste dalla normativa sui trusts consentono di escludere e rendere quasi impossibile qualsiasi frode e comportamento scorretto da parte del trustee a danno del settlor e degli altri beneficiari.

Il trustee sarà obbligato a gestire ed amministrare i beni costituiti in trust secondo le modalità previste nell’atto costitutivo, distribuendo il reddito derivante dai beni costituiti in trust a uno o più beneficiari individuali o individuabili.

Istituto giuridico diffusissimo in USA e nel Regno Unito ed in tutti i paesi di Commone law il trust, recentemente, è stato recepito dall’ordinamento giuridico italiano in seguito alla ratifica da parte dell’Italia (primo ed unico, attualmente assieme all’Olanda, stato di Cival law) della Convenzione dell’Aja del I luglio 1985, relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento.

In pratica, attualmente, in Italia è possibile costituire trusts aventi ad oggetto beni siti nel nostro Paese ed altresì che un trust (avente determinati requisiti previsti dalla Convenzione) costituito all’estero possa essere riconosciuto in Italia.

I vantaggi derivanti dall’uso del trust sono numerosissimi:

A. in primo luogo i beni, mobili o immobili, costituiti in trust, formano un patrimonio giuridicamente del tutto separato e distinto rispetto sia al settlor sia al trustee.

Conseguentemente la costituzione in trust dell’intero patrimonio potrà risultare utile per un imprenditore o professionista al fine di preservare i beni mobili od immobili da eventuali azioni esecutive.

B. l’impegno di tale istituto, a causa della estrema flessibilità, potrà essere altresì utile in vari settori:

- nel commercio, per una migliore commercializzazione dei prodotti di una impresa (trading trust).

- nelle società di capitali, al fine di consentire una operatività dell’impresa non raggiungibile con strumenti giuridici tradizionali.

- nel diritto di famiglia, al fine di tutelare gli interessi patrimoniali e morali di un soggetto incapace (tossicodipendente, minore, inabilitato); o al fine di regolare i rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi (per esempio, l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento) divorziati o separati.

C. Il trust può altresì essere impiegato utilmente anche in campo immobiliare. Anche in tale settore le applicazioni possono essere innumerevoli; a titolo esemplificativo ne illustreremo una assai semplice.

Si pensi al seguente caso.

Un padre (TIZIO) vuole acquistare un appartamento per la figlia (CAIA) che si sposa. Vuole però mantenere la possibilità di vendere l’appartamento qualora le proprie condizioni economiche lo rendano necessario.

Nel diritto italiano il raggiungimento di tali obbiettivi non è possibile.

Al massimo il padre può acquistare l’appartamento unitamente alla figlia; quest’ultima la nuda proprietà (con danaro fornitole dal padre), il padre l’usufrutto.

Diversamente in caso di utilizzo di un trust:

- Tizio istituisce un trust di somma di danaro. Il trustee acquista l’appartamento e lo concede in comodato alla figlia.

L’atto istitutivo del trust avrà per oggetto la somma di danaro necessaria per acquistare l’appartamento (ed eventualmente per la ristrutturazione e l’arredamento). Potranno essere previsti due beneficiari: il padre e la figlia.

Il trustee impiegherà il danaro per acquistare l’appartamento che gli sarà indicato dalla figlia (oppure: dalla figlia congiuntamente al padre).

La figlia sarà beneficiaria del godimento dell’appartamento in forza di un comodato senza determinazione di durata. L’atto istitutivo del trust prevederà che, qualora il padre si trovi in situazione di necessità economica, il trustee ponga termine al comodato e venda l’appartamento (l’accertamento di tale situazione potrà essere lasciato, per evitare qualsiasi forma di contenzioso, ad un terzo): il trust tornerà così ad avere per oggetto una somma di danaro ed essa sarà utilizzata dal trustee per le necessità del padre.

Alla morte del padre la figlia potrà diventare titolare di tutti i beni oggetto del trust e quindi:

dell’appartamento se esso non sia stato venduto; altrimenti della somma di danaro eventualmente residuata.

L’estrema flessibilità del trust consentirà innumerevoli varianti in base alle esigenze dei soggetti coinvolti.

Per esempio, sarà possibile prevedere quali beneficiari anche i figli della figlia, i quali subentreranno nel godimento alla madre. Può infine essere conveniente lasciare al trustee il potere di vendere l’appartamento al termine del trust e distribuire la somma ricavata.

Questo costituisce solo un esempio di come il trust, nella piena legalità, possa essere impiegato con estrema efficacia ed utilità anche nel campo immobiliare dove peraltro potrebbe essere suscettibile di ulteriori interessanti applicazioni (dalla multiproprietà, alle compravendite immobiliari, alle locazioni).

A cura dell’avv. Andrea Moja, Legal global opportunities

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