| Confedilizia notizie marzo 2000 pag.7 |
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Listituto giuridico trust nasce sulla scia del concetto
di fiducia nel diritto romano e vede la luce in Inghilterra attorno
allanno 1000 con lavvento delle crociate per consentire
ai cavalieri una ordinata successione del loro patrimonio in caso di
decesso in terre lontane. Si ha un trust quando
un soggetto (settlor) attribuisce ad un altro soggetto (trustee)
la legittimazione (legal title) a compiere determinati atti su
beni o diritti (che costituiscono la trust property) nellinteresse
di uno o più beneficiari. Numerose e complesse norme
previste dalla normativa sui trusts consentono di escludere e
rendere quasi impossibile qualsiasi frode e comportamento scorretto
da parte del trustee a danno del settlor e degli altri beneficiari. Il trustee sarà
obbligato a gestire ed amministrare i beni costituiti in trust
secondo le modalità previste nellatto costitutivo,
distribuendo il reddito derivante dai beni costituiti in trust
a uno o più beneficiari individuali o individuabili. Istituto giuridico diffusissimo
in USA e nel Regno Unito ed in tutti i paesi di Commone law il
trust, recentemente, è stato recepito dallordinamento
giuridico italiano in seguito alla ratifica da parte dellItalia
(primo ed unico, attualmente assieme allOlanda, stato di
Cival law) della Convenzione dellAja del I luglio 1985,
relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. In pratica, attualmente,
in Italia è possibile costituire trusts aventi ad oggetto
beni siti nel nostro Paese ed altresì che un trust (avente
determinati requisiti previsti dalla Convenzione) costituito
allestero possa essere riconosciuto in Italia. I vantaggi derivanti dalluso
del trust sono numerosissimi: A. in primo luogo i beni,
mobili o immobili, costituiti in trust, formano un patrimonio
giuridicamente del tutto separato e distinto rispetto sia al
settlor sia al trustee. Conseguentemente la costituzione
in trust dellintero patrimonio potrà risultare utile
per un imprenditore o professionista al fine di preservare i
beni mobili od immobili da eventuali azioni esecutive. B. limpegno di tale
istituto, a causa della estrema flessibilità, potrà
essere altresì utile in vari settori: - nel commercio, per una
migliore commercializzazione dei prodotti di una impresa (trading
trust). - nelle società
di capitali, al fine di consentire una operatività dellimpresa
non raggiungibile con strumenti giuridici tradizionali. - nel diritto di famiglia,
al fine di tutelare gli interessi patrimoniali e morali di un
soggetto incapace (tossicodipendente, minore, inabilitato); o
al fine di regolare i rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi
(per esempio, lobbligo di corresponsione dellassegno
di mantenimento) divorziati o separati. C. Il trust può
altresì essere impiegato utilmente anche in campo immobiliare.
Anche in tale settore le applicazioni possono essere innumerevoli;
a titolo esemplificativo ne illustreremo una assai semplice. Si pensi al seguente caso. Un padre (TIZIO) vuole
acquistare un appartamento per la figlia (CAIA) che si sposa.
Vuole però mantenere la possibilità di vendere
lappartamento qualora le proprie condizioni economiche
lo rendano necessario. Nel diritto italiano il
raggiungimento di tali obbiettivi non è possibile. Al massimo il padre può
acquistare lappartamento unitamente alla figlia; questultima
la nuda proprietà (con danaro fornitole dal padre), il
padre lusufrutto. Diversamente in caso di
utilizzo di un trust: - Tizio istituisce un
trust di somma di danaro. Il trustee acquista lappartamento
e lo concede in comodato alla figlia. Latto istitutivo
del trust avrà per oggetto la somma di danaro necessaria
per acquistare lappartamento (ed eventualmente per la ristrutturazione
e larredamento). Potranno essere previsti due beneficiari:
il padre e la figlia. Il trustee impiegherà
il danaro per acquistare lappartamento che gli sarà
indicato dalla figlia (oppure: dalla figlia congiuntamente al
padre). La figlia sarà
beneficiaria del godimento dellappartamento in forza di
un comodato senza determinazione di durata. Latto istitutivo
del trust prevederà che, qualora il padre si trovi in
situazione di necessità economica, il trustee ponga termine
al comodato e venda lappartamento (laccertamento
di tale situazione potrà essere lasciato, per evitare
qualsiasi forma di contenzioso, ad un terzo): il trust tornerà
così ad avere per oggetto una somma di danaro ed essa
sarà utilizzata dal trustee per le necessità del
padre. Alla morte del padre la
figlia potrà diventare titolare di tutti i beni oggetto
del trust e quindi: dellappartamento
se esso non sia stato venduto; altrimenti della somma di danaro
eventualmente residuata. Lestrema flessibilità
del trust consentirà innumerevoli varianti in base alle
esigenze dei soggetti coinvolti. Per esempio, sarà
possibile prevedere quali beneficiari anche i figli della figlia,
i quali subentreranno nel godimento alla madre. Può infine
essere conveniente lasciare al trustee il potere di vendere lappartamento
al termine del trust e distribuire la somma ricavata. Questo costituisce solo
un esempio di come il trust, nella piena legalità, possa
essere impiegato con estrema efficacia ed utilità anche
nel campo immobiliare dove peraltro potrebbe essere suscettibile
di ulteriori interessanti applicazioni (dalla multiproprietà,
alle compravendite immobiliari, alle locazioni). A cura dellavv. Andrea Moja, Legal global opportunities |
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